
Autonomia e limiti dell'ordinamento sportivo
Share
La collocazione del fenomeno sportivo all’interno dell’ordinamento ha generato un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha trovato una soluzione solo dopo la nascita della Comunità Europea che ha individuato nell’ordinamento sportivo carattere di autonomia ma non di indipendenza.
L'ordinamento sportivo è un ordinamento inteso come settore normativo autonomo ma non indipendente. Il diritto sportivo, infatti, subisce l’influenza sia del diritto nazionale sia del diritto internazionale.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, viene riconosciuto formalmente l’ordinamento sportivo e la sua autonomia lasciando, tuttavia, alla competenza concorrente tra Stato e regione la capacità di poter legiferare in materia. Quindi possiamo affermare che l’ordinamento sportivo è una materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e regione, con una specifica competenza di quest’ultima riguardo:
- la costruzione, manutenzione, ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi;
- la promozione e sostegno delle attività e manifestazioni sportive a tutti i livelli;
- il sostegno dell’attività sportiva svolta da disabili ed anziani.
La strada percorsa dall’ordinamento europeo porta chiaramente ad un riconoscimento dell’autonomia dello sport ma ciò non significa, specifico ancora, una sua indipendenza. Vi possono essere certamente delle deroghe ai principi generali dell’ordinamento ma alla sola condizione che queste siano indispensabili al perseguimento di un obiettivo legittimo in ambito tecnico-sportivo e, soprattutto, che siano eccezioni logiche, ragionevoli e proporzionate.
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2009, lo sport entra esplicitamente nelle competenze di completamento, coordinamento e sostegno dell’Unione Europea. La Corte, sulla scia di quanto affermato dal Trattato, stabilirà la libertà delle federazioni di emanare proprie regole ma, tali regole, non dovranno mai limitare l’esercizio dei diritti riconosciuti dai Trattati né saranno escluse dall’ambito di applicazioni di essi.