Il Daspo sportivo

Il Daspo sportivo

Il Daspo è una misura restrittiva che impedisce, al soggetto colpito, l’accesso a determinate manifestazioni e luoghi.

Nasce in ambito sportivo per contrastare le manifestazioni di violenza che avvenivano durante le gare, nello specifico dopo la finale di Coppa dei Campioni fra Liverpool e Juventus del 29 maggio del 1985 a Bruxelles. Successivamente è stato riconosciuto anche il Daspo urbano (il divieto dal frequentare determinati luoghi) ed il Daspo per i corrotti (interdizione dai pubblici uffici e impossibilità a contrattare con la P.A.). 

La L. 401/1989 quindi ha anche il merito di disciplinare il Daspo Sportivo che vieta al soggetto ritenuto pericoloso, per aver commesso atti di violenza (L. 401/1989, art. 6), di accedere ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive per un periodo da uno a cinque anni. Nel caso la condotta violenta sia stata effettuata in un contesto di gruppo, per i soggetti a capo del gruppo, il periodo di Daspo non potrà essere inferiore ai tre anni. Il divieto può essere accompagnato dall’obbligo di firma che prevede la presenza, durante la gara, in un ufficio di polizia.

Nei confronti della persona già destinataria di Daspo, la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.

È emanato dal questore e può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. 

Se prevede anche l’obbligo di firma deve essere convalidato dal G.I.P. Il questore può autorizzare, per motivi gravi, la firma in un luogo diverso. La revoca o la modifica del Daspo sono di competenza del G.I.P.

Se si viola il Daspo si può essere puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000,00 euro a 40.000,00 euro.

È possibile ricorrere contro il Daspo. La persona sanzionata ha il diritto di impugnare la decisione dell’autorità amministrativa competente, presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta giorni dalla notifica della sanzione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e motivato, indicando le ragioni per cui si ritiene ingiusta o eccessiva la sanzione comminata. Il giudice del TAR valuterà se la sanzione è stata inflitta in modo corretto e nel rispetto della legge, e potrà decidere di confermare, annullare o modificare la decisione dell’autorità amministrativa. È importante sottolineare che l’impugnazione non sospende gli effetti del Daspo. 

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