
La Commissione Federale di Garanzia
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La Commissione Federale di Garanzia è disciplinata dall’art. 46 c.g.s.
La Commissione è costituita dal Presidente e da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata (2/3) per le prime due votazioni o con maggioranza assoluta se si arriva ad un terzo scrutinio.
Il compito di questa Commissione è quello di garantire l’indipendenza, l’autonomia, la terzietà e la riservatezza degli organi di Giustizia Sportiva.
Nello specifico si occupa di:
- formulare pareri e proposte al Consiglio Federale sull’organizzazione ed il funzionamento della Giustizia Sportiva;
- proporre al Consiglio Federale un regolamento disciplinare per i componenti della Giustizia Sportiva;
- adottare i provvedimenti disciplinari contro gli organi di Giustizia Sportiva;
- valutare la sussistenza di causa di incompatibilità e inconferibilità degli organi di Giustizia Sportiva.