
La nuova figura dell'Agente Sportivo Domiciliato
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Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC, CU 255/CA, ci sono state diverse modifiche ma sicuramente la più rilevante riguarda la figura degli Agenti Sportivi domiciliati.
Il vecchio regolamento descriveva gli Agenti Sportivi domiciliati come quei soggetti:
- residenti da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia;
- abilitati ad operare come Agenti Sportivi da almeno un anno presso la Federazione del proprio Paese di residenza;
- che avevano ottenuto ed eseguito almeno due mandati nell’ultimo anno.
Oltre a questi requisiti, dovevano possedere i classici requisiti soggettivi come ad esempio il possesso della cittadinanza italiana, di altro Stato dell’UE o il permesso di soggiorno, il diploma di scuola secondaria superiore ecc. ecc.
Ha suscitato grande polemica la modifica di tale figura che ad oggi viene rintracciata come “il soggetto abilitato ad operare quale Agente Sportivo secondo le disposizioni della Fedération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto”: parafrasando è l’Agente Sportivo che ha regolarmente sostenuto e superato l’esame Agente Sportivo FIFA e che risulta regolarmente iscritto nell’apposito registro FIFA.
L’Agente Sportivo FIFA dovrà poi essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 23, comma 2.
L’Agente Sportivo domiciliato per poter operare dovrà far utilizzo dell’istituto della domiciliazione con il quale potrà domiciliarsi presso un Agente Sportivo autorizzato a poter operare in Italia. Il ricorso a tale istituto comporta diverse conseguenze:
- in sede di domanda, l’obbligo di depositare l’accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi, un valido documento d’identità del richiedente, la documentazione probante il titolo abilitativo FIFA e la regolare iscrizione al Registro Agenti Sportivi FIFA;
- l’obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e corrisponderne una parte all’Agente Domiciliato secondo quanto stabilito nell’accordo di collaborazione;
- la responsabilità anche del domiciliatario per eventuali violazioni commesse dall’Agente Domiciliato;
- l’obbligo degli Agenti Sportivi di operare congiuntamente;
- l’iscrizione nell’apposita sezione dei registri avrà validità per l’anno solare e in corrispondenza di quella del domiciliatario.
Il mandato stipulato da un soggetto non iscritto nell’apposito elenco degli Agenti Sportivi Domiciliati è nullo.
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