L'archiviazione del Procuratore Federale
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Conclusa la fase dell’indagine, il Procuratore Federale può provvedere a determinare la conclusione del procedimento pronunciando l’archiviazione, art. 122 c.g.s., se:
- la notizia dell’illecito è infondata;
- se alla conclusione delle indagini gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa;
- se l’illecito è istinto;
- se il fatto non costituisce illecito disciplinare;
- se l’autore dell’illecito è ignoto.
Disposta l’archiviazione il Procuratore Federale informerà i soggetti sottoposti alle indagini e i soggetti autori della denuncia.
L’archiviazione, però, non è definitiva perché è possibile riaprire le indagini se emergono nuovi fatti o circostanze rilevanti. Tali fatti dovranno poi essere verificati in sede di giudizio poiché fondamentali ai fini della riapertura delle indagini.
Se non viene disposta l’archiviazione ed il procedimento deve proseguire, il Procuratore Federale, entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini, notifica all’interessato l’avviso di conclusione delle indagini, assegnando un termine di 15 giorni affinché la parte interessata venga ascoltata o presenti delle memorie.
Vi ricordo che sul sito troverete il manuale necessario alla preparazione della prova, sia la Prova Generale CONI che l'eventuale Prova Speciale FIGC.