Legge n. 280 del 2003
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La Legge 280/2003 è un pilastro fondamentale del diritto sportivo italiano poiché definisce i confini tra la giustizia dello Stato e la giustizia sportiva, stabilendo il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.
La legge suddetta, infatti, è fondamentale poiché ha il merito di stabilire:
- Autonomia: la legge esordisce con il riconoscimento formale dell’ordinamento sportivo e della sua autonomia. La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale. Questo significa che lo sport ha le sue regole, i suoi organi e i suoi giudici per tutto ciò che riguarda la competizione e l’organizzazione interna.
- Riserva di Giustizia Sportiva: la legge stabilisce che alcune materie sono di competenza esclusiva degli organi di giustizia sportivi e che i giudici statali non possono intervenire. Le materie sono le questioni tecniche e le questioni disciplinari (anche se, in questo ultimo caso, c’è una competenza residuale dello Stato come vedremo più avanti in questo paragrafo).
- Vincolo di giustizia: la legge stabilisce il vincolo di giustizia, ossia i soggetti dell’ordinamento sportivo devono rivolgersi obbligatoriamente ai tribunali sportivi per risolvere le controversie.
- TAR: qui c’è il punto di contatto tra le due sfere giurisdizionali. La legge, infatti, stabilisce che, una volta esauriti i gradi di giustizia sportiva, è possibile ricorrere alla giustizia statale solo per questioni che non siano tecniche o disciplinari.
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