
Nuovo Regolamento Agenti Sportivi CU 255/A del 23.04.2025
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Con comunicato ufficiale n. 255/A, pubblicato il 23 aprile 2025, la FIGC ha approvato e pubblicato il nuovo Regolamento FIGC degli Agenti sportivi riconoscendo in modo netto il valore della licenza Agente Sportivo ottenuta attraverso il superamento della prova organizzata dalla FIFA.Molte norme del Regolamento FIFA- FIFA Football Agent Regulations (FFAR), come ad esempio quella sul tetto da imporre alle commissioni degli Agenti Sportivi, sono sospese in virtù della Circolare FIFA n. 1873 del dicembre 2023, in quanto sub iudice dinanzi la Corte di Giustizia dell’Unione Europa, la quale dovrà determinarne la legittimità rispetto ai principi del diritto unionale in materia di libera concorrenza.
Analizziamo insieme le diverse novità introdotte col nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC:
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Nuova definizione di “agente sportivo domiciliato”: viene identificato come “il soggetto abilitato ad operare quale agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto”.
Ciò significa che è consentito, agli Agenti Sportivi che hanno superato l'esame FIFA, e quindi in possesso del titolo abilitativo FIFA, e che sono regolarmente iscritti alla FIFA Agents Directory (l'albo professionale tenuto dalla FIFA), di operare in Italia a condizione di domiciliarsi presso un Agente Sportivo in possesso del titolo abilitativo FIGC e iscritto nel Registro Federale.
Questo comporta, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 23, comma 3, del regolamento federale:
a) l’obbligo di depositare in sede di domanda l’accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi, la copia del documento di identità in corso di validità, attestante la nazionalità del richiedente l’iscrizione, unitamente alla documentazione probante l’abilitazione conseguita secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA);
b) l’obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all’agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l’obbligo del domiciliatario e dell’agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell’ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti;
c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall’agente sportivo domiciliato;
d) l’obbligo in capo all’agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell’ambito del mandato, fermo restando che quest’ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell’agente sportivo domiciliato”.
Va, infine, specificato che l’iscrizione dell’agente sportivo domiciliato ha validità per l’anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario nel registro federale e che le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili. - Espressa possibilità per gli Agenti Sportivi di rappresentare le calciatrici professioniste: l'art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sporitivi, rispetto al passato, specifica che “un agente sportivo può curare gli interessi di un calciatore/di una calciatrice […]”.
- Espressa obbligatorietà di rivolgersi ad un Agente iscritto al Registro Nazionale CONI e quello Federale: gli artt. 17 e 18 del Regolamento Federale, specificano, rispetto al passato dove si faceva riferimento al solo registro nazionale, che è necessario “rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale e federale”.
- Divieto di limitazioni delle capacità di negoziare autonomamente un contratto: in coerenza con quanto sancito dall’art. 12, comma 3, della regolamentazione FIFA, vengono vietate, in Italia, le clausole che limitano o penalizzano la capacità di un calciatore (o calciatrice) di concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo.
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Corrispettivo: il compenso spettante agli Agenti Sportivi viene disciplinato in un apposito articolo, l'art. 22 che contempla due ipotesi principali:
a) nel caso in cui l’agente abbia prestato i propri servizi per la stipula del primo, o di un successivo, contratto di prestazione sportiva professionistica da parte di un calciatore o una calciatrice minorenne, è ora previsto il diritto a un compenso, in linea con quanto stabilito dall’art. 14, comma 9, del FFAR;
b) se invece l’assistenza riguarda un contratto di apprendistato, nessun compenso è dovuto all’agente. - Ampliamento dei requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro Federale: sono stati ampliati i requisiti soggettivi per l’iscrizione al registro federale, anche in attuazione di quanto previsto dal FFAR nell'art. 5, comma 1, in materia di requisiti soggettivi per l'accesso all'esame FIFA. In particolare, la lett. e) del comma 1, dell’art. 4, recita che “non essere mai stato condannato in sede penale (compresa l’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p.) per i reati di: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), furto (art. 624 c.p.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.), truffa (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) usura (art. 644 c.p.) appropriazione indebita (art. 646 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter, comma 1, c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), per i reati di cui al d.lgs. 74/2000 artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11, per i reati di cui all’art. 11 L. 122/2016 e ss.mm.ii.”. Viene, inoltre, introdotta, nella medesima norma, la lett. j), che vieta l’iscrizione a chi, nei 24 mesi precedenti la richiesta, ha avuto interessi economici diretti o indiretti in enti, aziende o organizzazioni coinvolte in attività di scommesse sportive. In aggiunta, viene specificato che il divieto si estende anche al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado, e che la definizione di “coniuge” include anche l’unione civile e la convivenza con rilevanza legale. È poi esclusa la possibilità di iscrizione per funzionari o dipendenti di entità calcistiche, tra cui FIFA, federazioni, leghe e club.
- Rinnovo annuale dell’iscrizione al registro federale: l’art. 6, comma 1, precisa ora che questa debba effettuarsi nel periodo tra il 1° novembre e il 1° dicembre di ciascun anno. Decorso tale termine, l’interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione al registro federale.
Possiamo quindi concludere dicendo che la nuova regolamentazione FIGC compie dei significativi passi verso la regolamentazione FIFA così da generare una maggiore coerenza normativa tra l'ordinamento nazionale e quello internazionale. I passi da fare in questa direzione sono ancora tanti ma il rallentamento, forse, è anche dovuto all'attuale sospensione di molte norme del FFAR. È certo, però, che non ci sono altre strade se non quella di uniformarsi ai dettami del FFAR così da permettere un'unica disciplina a livello mondiale e facilitare le possibilità di intraprendere questa carriera lavorativa.
È paradossale, infatti, che l'Italia organizzi e permetta lo svolgimento dell'esame organizzato dalla FIFA senza poi permettere ai soggetti abilitati di operare sul territorio nazionale. Dal Regolamento hanno immediatamente preso le distanze le associazioni degli agenti italiani (AIACS, Assoagenti, IAFA) che hanno denunciato, con comunicati stampa e pubblicazioni all’interno dei principali quotidiani sportivi, i contrasti e le difformità del documento rispetto alle “previsioni nazionali e comunitarie in materia di professioni regolamentate” e confermato la loro volontà di dare corso ad una vera e propria battaglia (anche giudiziaria) nei confronti della FIGC.